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Morosità e privacy, come districarsi
Morosità e privacy, come districarsi

Una situazione molto ricorrente all’interno dei condomini è, purtroppo, la presenza di condòmini morosi. Spesso, infatti,complici impreviste difficolteconomiche, non si riescono a saldare puntualmente le rate condominiali e ciò costringe, spesso, l’amministratore a ricorrere all’avvocato per il recupero delle somme dovute. A questo proposito viene posto un quesito: in caso di morosità è legittimoche l’amministratore comunichi il nominativo dei morosi ai fornitori dei servizi e/o agli altri condomini?

 


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Una situazione molto ricorrente all’interno dei condomini è, purtroppo, la presenza di condòmini morosi. Spesso, infatti, complici impreviste difficoltà economiche, non si riescono a saldare puntualmente le rate condominiali e ciò costringe, spesso, l’amministratore a ricorrere all’avvocato per il recupero delle somme dovute. A questo proposito viene posto un quesito: in caso di morosità è legittimo che l’amministratore comunichi il nominativo dei morosi ai fornitori dei servizi e/o agli altri condomini? In caso affermativo, come può il moroso tutelare il proprio diritto alla riseratezza? Iniziamo a vedere, innanzitutto, dove vengono conservati e come sono tutelati i dati dei condomini per poi passare al tema della riservatezza anche alla luce del nuovo regolamento europeo sulla privacy (General Data Protection Regulation) Regolamento UE n. 679/2016.

A seguito della Legge di riforma del 2012 (L n 220/2012), ogni condominio deve obbligatoriamente dotarsi di un registro detto “Anagrafe Condominiale” il quale deve contenere alcune informazioni di base, ovvero:

•  Le generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio) di chi vive nell’appartamento: questi potrebbe essere, ad esempio, il proprietario dell’immobile, l’affittuario, l’usufruttuario, l’ex moglie che ha ottenuto dal giudice il diritto di abitare la casa coniugale, la moglie rimasta vedova ecc;

•  I dati catastali di ciascuna unità immobiliare: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune;

•  I dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Insieme all’anagrafe condominiale l’amministratore deve custodire altra documentazione come, ad esempio, il registro dei verbali di assemblea e deve preservarne, quindi, la riservatezza. Ciascun condomino, importante evidenziarlo, ha diritto di prendere visione e/o estrarre copia della suddeta documentazione in quanto lo riguarda direttamete ed è impossibile, quindi, negare al singolo proprietario l’analisi di documenti essendo egli stesso titolare delle informazioni e dei dati in essi contenuti.

 

I NOMI DEI MOROSI
Veniamo al dunque. Per quanto concerne la comunicazione dei nominativi dei morosi occorre distinguere due ipotesi: l’informazione data agli altri condomini e l’informazione data ai fornitori quali terzi estranei al condominio. In linea generale bisogna chiarire che tuttii condomini hanno diritto di sapere se, all’interno della compagine condominiale, vi sono o meno dei morosi e chi sono. Ciò significa che, in ogni momento, - anche durante l’assemblea – l’amministratore è tenuto a comunicare chi sono i morosi se ciò gli viene richiesto senza che, tale esternazione, debba essere considerata una violazione della privacy. Occorre, tuttavia, evidenziare che qualora in assemblea siano presenti soggetti terzi, l’amministratore, ai fini della tutela del diritto alla privacy del moroso, è tenuto a comunicare tale informazione in altra sede. Quanto alla richiesta da parte dei fornitori di sapere il nominativo dei morosi, bisogna in primo luogo evidenziare che ai sensi del Codice Civile (art 63 disp. at.) il fornitore che, munito di titolo esecutivo voglia esperire un pignoramento per il recupero delle somme non versate deve prima agire nei confronti dei condomini morosi e, qualora il recupero non avvenga, ricorrere nei confronti degli altri condomini. Ciò posto, al fine di incardinare l’azione esecutiva, il fornitore avrà bisogno delle generalità dei morosi, le quali verranno comunicate dall’amministratore il quale indicherà solo i nomi di quei condomini che non hanno pagato la loro parte millesimale del debito per il quale il creditore intende agire. Quindi, ad esempio, se il creditore è la ditta dei lavori di ristruttrazione, dovranno essere forniti solo gli estremi di chi non ha versato il contributo straordinario per tale fattura e non anche quelli di chi non ha versato gli oneri di ordinaria gestione. E’ importante precisare che non occorre il conenso del moroso alla comuniazione dei dati al creditore del condominio trattandosi, in que-to caso, dell’adempimento di un obbligo di legge che sostituisce la necessità del consenso.

Amministratori24.it