Tramite il nostro Cookie Center, l'utente ha la possibilità di selezionare/deselezionare le singole categorie di cookie che sono utilizzate sui siti web. Per ottenere maggiori informazioni sui cookie utilizzati, è comunque possibile visitare la nostra Cookie Policy.

Riduzione della servitù di passaggio per realizzare ascensore per i disabili
Riduzione della servitù di passaggio per realizzare ascensore per i disabili

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 6 giugno 2018, n. 14500 ha rigettato un ricorso che contestava la riduzione della larghezza di una strada di passaggio da 4,15 metri a 2,50 in seguito alla costruzione di un ascensore esterno di pertinenza di un edificio. Dopo un iter travagliato, i giudici della Suprema Corte hanno quindi riconosciuto il diritto di superamento delle barriere architettoniche non solo nel caso di contrasto tra il singolo condomino e il condominio, ma anche in rapporti con terzi (in questo caso chi beneficiava della servitù di passaggio). 

 

LA STORIA


La vicenda inizia nel 2006 quando alcuni titolari di servitù di passaggio lamentano la riduzione della carreggiata a causa della costruzione di un ascensore esterno.

In primo grado il tribunale accolse la domanda in quanto ravvisò la violazione dell’art. 1067 del codice civile a causa del restringimento del transito provocato dall’ascensore, anche interpretando la norma in esame in senso costituzionalmente orientato alla luce dell’esigenza del condominio convenuto di eliminare le barriere architettoniche.

Il Tribunale argomentò come, in forza dell’espletata CTU, un’analoga opera, adeguata alla tutela dei portatori di handicap, poteva essere realizzata lungo la parete posta sul retro dell’edificio condominiale, senza scarificare il dirito reale degli attori. Successivamente la Corte d’Appello ha accolto la tesi del Con-dominio. I giudici hanno ritenuto che la collocazione dell’ascensore nell’area gravata da servitù di passaggio fosse “l’unica soluzione praticabile idonea ad eliminare le barriere architettoniche”.

La soluzione alternativa, emersa dalla CTU e consistente nell’installare l’impianto sul retro dell’edificio condominiale, venne ritenuta inadeguata sia per l’ubicazione del sito e la realizzabilità dell’intervento (possibile presenza di condutture interrate, ostacolo all’ingresso in un box di proprietà esclusiva di terzi), sia per le difficoltà di raggiungimento dell’ascensore da persone in condizioni di inabilità fisica (accesso dalla via pubblica e dal cortile interno servendosi di percorso più lungo e ricoperto da ghiaia, oppure tramite l’atrio comune ed il locale bici).

I beneficiari della servitù di passaggio hanno però fatto ricorso in Cassazione. In questo caso però i giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “in tema di servitù di passaggio, non comporta diminuzione dell’esercizio della servitù l’esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell’esercizio delle servitù”.