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Ascensori, montacarichi e servoscala rientrano tra le opere di edilizia libera
Ascensori, montacarichi e servoscala rientrano tra le opere di edilizia libera

Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera. A chiarirlo in modo definitivo è stato il Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018), entrato in vigore a partire dallo scorso 23 aprile, che elenca senza ombra di dubbio tali interventi tra le opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016). Secondo il già citato Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, non richiedono dunque alcuna autorizzazione gli interventi volti all’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma di montacarichi, servoscala e assimilabili, rampe e ascensori interni. Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi (anche solamente di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono andare ad incidere sulla struttura portante.

 

Rientrano inoltre tra gli interventi realizzabili senza titoli abilitativi anche l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di dispositivi sensoriali, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari (legati alle necessità dei soggetti disabili). In attesa dell’uscita del Glossario unico delle opere realizzabili con la CILA, si può già anticipare, sulla base di ciò che si evince dal D.lgs. 222/2016, che gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio richiedono la CILA. Tali interventi, infatti, sono ‘più pesanti’ rispetto a quelli realizzabili in edilizia libera e quindi devono sottostare a un tipo di normativa differente, prevedendo la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata. Quasi tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che rientrano nell’edilizia libera sono inoltre esenti da autorizzazione paesaggistica.

 

Per la rampa, però, il discorso si complica, perché entrano in gioco anche le dimensioni della rampa stessa. Il l DPR 31/2017, infatti, sottolinea che è esente da autorizzazione paesaggistica la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm; quando la realizzazione di rampe comporta il superamento di dislivelli superiori a 60 cm è necessaria invece l’autorizzazione paesaggistica semplificata. Ci sono poi alcuni distinguo da fare anche per quanto riguarda gli ascensori esterni. Non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica la loro realizzazione negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico mentre è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata quando, al contrario, la realizzazione di ascensori esterni risulta visibile dallo spazio pubblico.

 

I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori e montacarichi (pur rientrando nelle opere di edilizia libera) accedono alla detrazione Irpef del 50% prevista dal Bonus ristrutturazione che rimarrà in vigore almeno fino alla fine del 2018. Non solo: anche la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi rientrano nell’agevolazione prevista dal governo. È bene però chiarire che la detrazione Irpef del 50% compete però unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta invece per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

 

Interessante anche andare a vedere come si inseriscono questi tipi di intervento nell’ambito del quadro normativo dei regolamenti edilizi. La Legge 13/1989 prescrive che le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati, comuni o di uso comune a più fabbricati. A confermarlo è stato anche il Tar Lazio che, con la sentenza 726/2014, ha stabilito che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi. Fanno eccezione gli articoli 873 e 907 del Codice Civile che prescrivono una distanza minima di tre metri che può essere incrementata dalle disposizioni locali. Installare un ascensore in condominio è un intervento che risponde a diverse esigenze: serve al disabile per conquistare una certa autonomia di movimento e può costituire un ammodernamento richiesto da tutti i condòmini.

 

Cosa dispongono le normative in questi particolari casi? La Legge 13/1989 prescrive che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso gli edifici, agli ascensori nonché alle rampe dei garages. I problemi sorgono quando i condòmini non sono d’accordo sul da farsi e ricorrono in giudizio perché temono che sia compromesso il loro diritto ad usufruire degli spazi comuni.

 

Cosa accade poi se l’assemblea delibera la realizzazione di un ascensore e alcuni condòmini si oppongono sostenendo che non è compatibile con il servoscala di cui invece hanno bisogno? In questo caso il Tribunale di Roma (con la sentenza 1797/2016) ha disposto la rimozione del servoscala già installato e la sua sostituzione con un modello compatibile con l’ascensore deliberato dall’assemblea. Infine, più volte i giudici si sono pronunciati (Cassazione con la sentenza 16846/2015) a favore dell’ascensore condominiale anche quando la sua installazione riduce la larghezza della scala condominiale.