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Colonnine per la ricarica dei veicoli obbligatorie per le nuove costruzioni
Colonnine per la ricarica dei veicoli obbligatorie per le nuove costruzioni

Uno dei problemi relativi alla diffusione delle auto elettriche è la scarsa presenza di colonnine dedicate alla ricarica delle batterie. 


Entro il 31 dicembre 2017 i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
A stabilirlo è il decreto legislativo 257/2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2017, attuativo della direttiva europea sulle infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi. Il decreto in esame stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto. Il Decreto modifica il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e prescrive, entro il 31 dicembre 2017, ai Comuni di adeguare il regolamento edilizio prevedendo che per il conseguimento del titolo abilitativo sia obbligatoriamente prevista la predisposizione per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Nell’art. 15 è contenuto l’obbligo della predisposizione per installare i punti di ricarica anche nei condomini di nuova costruzione ai fini del rilascio del permesso di costruire.


Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente agli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, quelli “ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati”, e quelli esistenti appartenenti alle due categorie e soggetti a ristrutturazione profonda. Il numero di “prese” stabilito è pari ad almeno il 20% dei posti auto totali presenti per i condomini ed eguale ai parcheggi disponibili per gli altri edifici.
Il provvedimento in esame prevede la realizzazione sul territorio di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2020. Le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, devono prevedere l’obbligo di dotarsi d’infrastrutture di ricarica elettrica. A tal proposito, la Regione Puglia, con la delibera n.1141 dell’11 luglio 2017, ha stabilito le modalità di accesso a finanziamenti, rivolti a cittadini ed interi condomini, finalizzati all’installazione di punti di ricarica domestica di vetture elettriche.


La delibera in esame prevede che i contributi saranno erogati attraverso un avviso pubblico che verrà approvato con atto separato e subordinato alle disponibilità finanziarie.
La finalità della misura è quella dell’assegnazione di contributi per l’acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile.
Dunque con la delibera 1141, la Regione Puglia punta a perseguire l’obiettivo della mobilità sostenibile ed ha stanziato i primi 50.000 euro per la dotazione iniziale. Infine, il contributo sarà a fondo perduto per l’80% delle spese di intervento sostenute e comunque non potrà superare l’importo massimo di 1.500 euro. In argomento è importante sottolineare che le novità normative in materia di installazione delle colonnine elettriche in condominio devono anche integrarsi con la realtà condominiale. Per meglio dire, al fine di recepire e applicare i citati cambiamenti, occorre adeguare i regolamenti condominiali in base a tali novità. Prendendo a riferimento la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17694 del 14 agosto 2007) si evince che, nel caso il regolamento si limiti a disciplinare
le modalità d’uso dei beni comuni, ad esso non può essere riconosciuta natura contrattuale. Di conseguenza per la sua modifica non è necessaria l’unanimità ma è sufficiente la maggioranza. In conclusione, poiché soltanto alcune clausole di un regolamento possono essere di carattere contrattuale, l’unanimità dei consensi è richiesta per la modifica di esse e non delle altre clausole per la cui variazione è sufficiente la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (Cass. 8216/2005 e 21289/2004).


Fonte: www.condominioweb.com