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Antisismica, niente semplificazioni
Antisismica, niente semplificazioni

La normativa antisismica deve essere rispettata anche per le piccole opere. Così come per la valutazione degli abusi edilizi, deve essere possibile prendere in considerazione l’intervento complessivo e non sono consentiti frazionamenti che possano falsare la percezione dell’entità dell’opera realizzata. A mettere nero su bianco questo principio è stata la Cassazione con la sentenza 39428/2018.

 

TITOLI ABILITATIVI E NORME

La Cassazione ha affermato che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrat-tamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere quindi considerata unitariamente nel suo complesso. Si tratta di una posizione più volte ribadita in caso di sanatoria degli abusi edilizi. È infatti esclusa la possibilità di una sanatoria parziale. Vale lo stesso per il rispetto della normativa antisismica. La Cassazione ha ricordato che, in base all’articolo 93 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che disciplina le modalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progettidi costruzioni in zone sismiche, il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno opera di fondazione e i grafici o le documentazioni necessari. Si tratta di un rigoroso procedimento autorizzatorio che, spiegano i giudici, è autonomo da quello finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio e ha la finalità di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione in base al rischio sismico della zona in cui le opere vengono realizzate. Per questi motivi, hanno concluso i giudici, le norme regionali non possono prevedere deroghe per particolari categorie di opere, considerate minori. Anche queste, infati, contribuiscono ad aumentare l’entità dell’opera e impattano quindi sulla sicurezza. 

 

INTERVENTI EDILIZI, IL CASO
La Cassazione si è pronunciata sul caso di una serie di interventi, realizzati in un Comune rientrante in zona a rischio sismico 3 ex Opcm 3274/2003, senza il preventivo deposito del progetto presso l’uffici del Genio Civile. Dagli accertamenti era emersa la realizzazione di opere strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, che consistevano nell’allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato e nella realizzazione di due travi in cemento armato poste al di sopra delle travi principali di copertura. Il Tribunale ordinario aveva condannato il responsabile ad un’ammenda, ma non aveva considerato altre opere realizzate, cioè un marciapiede, cordonature, pilastri, lo scavo del piano terra ed il rialzamento del tetto, che aveva considerato come interventi manutentivi tali da non richiedere il titolo edilizio. La Cassazione ha considerato errato questo modus operandi, che non prendendo in considerazione l’opera nel suo complesso non permette di valutarne il reale impatto sull’ambiente e in termini di sicurezza.