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La giusta distanza tra gli edifici
La giusta distanza tra gli edifici

Il Consiglio di Stato ha stabilito che nella realizzazione dei parcheggi sotterranei è necessario rispettare le norme sulle distanze legali che devono intercorrere fra tali parcheggi e le fondamenta di un vicino stabile. La vicenda inizia quando il Comune di Napoli autorizza una società alla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in un’area ricadente fra due edifici condominiali. Il condominio impugna dinanzi al Tar tale permesso, che con sentenza ha dichiarato fondata la censura di difetto di istruttoria, ritenendo che in quel caso erano anche state violate le norme in materia di distanze fra le costruzioni dato che non era stata rispettata una distanza adeguata fra il parcheggio sotterraneo e le fondamenta dell’adiacente edificio condominiale. La società incaricata della realizzazione di tale parcheggio sotterrano è quindi ricorsa al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del Tar.

 

Il Consiglio di Stato ha precisato innanzitutto che, nel caso di specie, trova applicazione il criterio della cosiddetta “doppia tutela” in virtù del quale chi ritenga di essere stato leso dalla violazione delle norme che impongono il rispetto delle distanze legali fra le costruzioni vanta un diritto soggettivo alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno da parte del soggetto che abbia commesso tale violazione, nonché un interesse legittimo alla rimozione del provvedimento con il quale la pubblica amministrazione abbia autorizzato la realizzazione dell’opera da far valere dinanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 31.3.2015, n. 1692). In merito al presunto difetto di legittimazione del condominio sostenuto dalla società appellante, secondo la quale la pretesa azionata non doveva essere proposta dal Condominio bensì dal singolo proprietario individuale, la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto completamente infondato anche tale motivo di censura della sentenza del Tar.

 

Il Consiglio di Stato, a tal proposito, conferma la sentenza del primo grado che aveva disposto la piena legittimità della pretesa azionata dal Condominio in virtù del principio sancito dall’articolo 1130 del codice civile che riconosce all’amministratore condominiale la facoltà di compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell’edificio, fra le quali rientrano ex art. 1117 c.c. anche le fondazioni. In base a tale ricostruzione la sentenza del Consiglio di Stato in commento ha ribadito che il Condominio, tramite l’amministratore che ne ha la rappresentanza, era pienamente legittimato ad agire per l’annullamento del permesso con il quale il Comune aveva autorizzato la realizzazione del parcheggio sotterraneo. Fra l’altro la piena legittimazione ad agire del Condominio, quando si verificano fatti che influiscono sulle parti comuni dell’edificio (nel caso di specie nella realizzazione del parcheggio era stato forato uno dei plinti dello stabile condominiale) trova conferma nel fatto che l’amministratore ha il dovere di agire, a prescindere dall’esistenza di una specifica delibera assembleare che lo autorizzi, nel momento in cui terzi abbiano posto in essere condotte che hanno determinato un danno alle parti comuni (Consiglio di Stato, sez.IV, 27.1.2015 n. 341; Consiglio di Stato, 30.12.1997 n. 13102).

 

Per quanto riguarda, invece, la violazione delle norme sulle distanze, la società appellante ha ribadito che il parcheggio sotterraneo in questione era stato realizzato nel pieno rispetto delle norme previste dal prontuario tecnico adottato con decreto del 2008 dal sindaco che stabilisce la distanza di un metro e mezzo dall’opera da realizzare rispetto al fabbricato finitimo. A tal proposito il Consiglio di Stato con la sentenza ha puntualizzato che se nel caso di specie non trova applicazione il citato prontuario tecnico, si applica in via analogica quanto sancito dall’art. 889 del codice civile che prevede una distanza minima di due metri dal confine.